Art. 10.
(Incentivi per le elezioni primarie. Modifica all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157).

      1. I partiti che scelgono di promuovere elezioni primarie hanno diritto a una maggiorazione del 10 per cento sulla quota di rimborso elettorale previsto dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dal presente articolo.
      2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

      «1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica».